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Il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale nell’ambito di un procedimento portato avanti da una donna torinese single di 40 anni. Gallo: "Un passo importante verso l’affermazione dei diritti riproduttivi senza discriminazioni".
Il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale nell’ambito di un procedimento portato avanti da una donna torinese single di 40 anni. Gallo: "Un passo importante verso l’affermazione dei diritti riproduttivi senza discriminazioni".
Dopo 9 anni dall’ultimo intervento di incostituzionalità, la Corte costituzionale tornerà a esprimersi sulla legge 40 del 2004, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA), in particolare sull’articolo 5 sul divieto di accesso alle tecniche da parte di persone single.
Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni, in un comunicato stampa.
Il Tribunale di Firenze ha, infatti, sollevato la questione di legittimità costituzionale nell’ambito di un procedimento portato avanti da Evita, una donna single 40enne di Torino, che aveva richiesto di poter accedere alla PMA in un centro di fecondazione assistita in Toscana. La donna è assistita dal team legale dell’Associazione Luca Coscioni, coordinato da Filomena Gallo.
La giudice ha rimesso la questione alla Consulta, ritenendo che ci siano sufficienti motivi per dubitare della legittimità dell’articolo 5 della legge 40, che consente l’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita esclusivamente alle coppie di sesso diverso e non anche alle persone singole.
La donna, cui era stato negato l’accesso alla fecondazione eterologa con donatore anonimo in un centro di procreazione assistita, ha contestato, tramite i suoi legali, il diniego come una violazione dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Il Tribunale ha ritenuto che questa esclusione violi principi costituzionali come il diritto all’uguaglianza, alla salute e alla libertà di autodeterminazione, al diritto incoercibile della persona di costituire una famiglia, al rispetto alla vita privata e familiare, al diritto all’integrità fisica e psichica, e che non rispetti la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria sfera privata con particolare riguardo al diritto di ciascuno alla costituzione del proprio modello di famiglia. La giudice ha infatti sottolineato come, in diversi Paesi europei, le tecniche di fecondazione assistita siano accessibili anche a donne singole e ha evidenziato l’irragionevolezza di un divieto che può essere aggirato tramite il “turismo procreativo”, prassi che consente di accedere a queste tecniche all’estero.
“Questa ordinanza rappresenta un passo importante verso l’affermazione dei diritti riproduttivi delle persone singole in Italia” ha dichiarato Filomena Gallo, Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, difensore e coordinatrice del team legale (composto anche dagli avvocati Marilisa D’Amico, Massimo Clara, Angioletto Calandrini, Gianni Baldini, Benedetta Liberali, Francesca Re, Rocco Berardo, Paola Angela Stringa e Alessia Cicatelli) che ha assistito Evita.
“Siamo fiduciosi che la Corte costituzionale possa riconoscere la discriminazione e l’ingiustizia di una norma che limita ingiustamente l’accesso alla genitorialità. Cancellare il divieto in vigore non crea nessun vuoto normativo perché le procedure sono normate e l’eterologa è legale in Italia dal 2014 grazie alla sentenza di incostituzionalità n. 162.
L’Associazione Luca Coscioni fin dal 2004 si batte per eliminare gli irragionevoli divieti imposti dalla legge 40/2004, che ha limitato per anni l’accesso alle tecniche di procreazione assistita in Italia. Grazie alle nostre iniziative in difesa dei diritti delle persone, a partire dai referendum del 2005 che non raggiunsero il quorum necessario, e nei tribunali successivamente alcuni di questi divieti sono stati progressivamente smantellati.
Il nostro lavoro però non si ferma: oltre al divieto di accesso alle tecniche per le persone single, su cui ora dovrà esprimersi la Consulta, e per le coppie omosessuali, e all’affermazione del rapporto di filiazione per i nati da tecniche eseguite all’estero a seguito dei divieti italiani, rimangono in vigore il divieto di donazione di embrioni non idonei per una gravidanza alla ricerca scientifica, su cui era stato ammesso il quesito referendario nel 2005, e la necessità di una legge che disciplini la gravidanza per altri solidale (GPA). A oggi ricordiamo che circa 14 mila bambini all’anno nascono tramite queste tecniche e senza la cancellazione dei divieti con pronunce di incostituzionalità tutto ciò non sarebbe stato possibile per assenza di volontà politica del legislatore che ha sempre preferito in 20 anni non modificare la legge 40/04”.
Nel procedimento in Corte costituzionale, oltre alla Associazione Luca Coscioni per i propri associati che chiedono l’accesso a queste tecniche riproduttive, è stata ammessa dai giudici anche un’altra donna, Serena, 36enne di Brescia, che ha ricevuto un diniego, da parte di 2 centri di fecondazione assistita, alla sua richiesta di poter accedere alla PMA da donna single.