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"La valutazione degli aggiornamenti progettuali, in quanto frutto di un'attività di mera stima, rende possibile il rischio di ulteriori variazioni incrementali, incidenti sul superamento della soglia del 50 per cento delle variazioni ammissibili".
"La valutazione degli aggiornamenti progettuali, in quanto frutto di un'attività di mera stima, rende possibile il rischio di ulteriori variazioni incrementali, incidenti sul superamento della soglia del 50 per cento delle variazioni ammissibili".
Il decreto del Mit sul terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Ministero e società Stretto di Messina per la costruzione del Ponte è incompatibile con la normativa europea sulla modifica dei contratti in corso di validità. E' quanto scrive la Corte dei Conti, nelle motivazioni della sentenza del 17 novembre scorso, depositate quest'oggi.
La Corte ha espresso "perplessità", riferendosi all'articolo 72 della direttiva europea 2014/24/UE, volta a disciplinare la modifica di contratti durante il periodo di validità.
I magistrati contabili sottolineano l'incertezza sul costo complessivo dell'opera: "La valutazione degli aggiornamenti progettuali in misura pari a euro 787.380.000,00, in quanto frutto di un'attività di mera stima, rende possibile il rischio di ulteriori variazioni incrementali, incidenti - in disparte i problemi di reperimento di nuove coperture - sul superamento della soglia del 50 per cento delle variazioni ammissibili, anche in considerazione dei dati offerti dalla stessa Amministrazione".