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Clamorosa sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma su istanza dello studio legale Iacovino in favore di un giornalista Rai.
Clamorosa sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma su istanza dello studio legale Iacovino in favore di un giornalista Rai.
Una giornalista professionista alle dipendenze della Rai dal 2006, attualmente inquadrata con qualifica di “caposervizio di line” presso la testata Giornale Radio – Radio 1, ha convenuto in giudizio la RAI chiedendone la condanna all’assegnazione della qualifica superiore di giornalista “vice caporedattore” per aver svolto di fatto le relative mansioni per oltre tre mesi anche dopo il pensionamento del collega vice caporedattore.
La Rai s.p.a. si è difesa contestando ed evidenziando in particolare: che quella di “vice caporedattore” non è una qualifica, ma una mera “posizione mansionaria”, che può essere presente in una “line” come non esserlo, senza che possa parlarsi di vacanza di una posizione necessaria; che, in base alle previsioni contrattuali, il capo servizio assume i contenuti propri della posizione mansionaria di vice caporedattore solo quando il caporedattore gli conferisce attività e responsabilità che abbiano un quid pluris rispetto a quelle di pertinenza del capo servizio.
Il Tribunale del lavoro dopo attenta disamina normativa e contrattuale, ha osserva che nel caso di specie è irrilevante, ai fini del decidere, la definizione della figura del vice caporedattore come “qualifica” ovvero “posizione mansionaria”, in quanto l’art. 11 CNLG lett. f), nel delineare la figura del vice caporedattore, parla sia di “posizione mansionaria” (“… è istituita la posizione mansionaria di vice caporedattore”) che di “qualifica” (“Il direttore può attribuire al redattore proveniente dalla qualifica di vice-caporedattore…”).
Ciò premesso il Giudice dott.ssa Maria Teresa Consiglio, ha accertato che il ruolo di “vice caporedattore” è stato ricoperto dal giornalista andato in pensione fino alla cessazione dal servizio (30.4.2022) ed è stato poi formalmente riassegnato ad altra giornalista, diversa dalla ricorrente, dal 5.9.2022.
Sulla base di tali incontestate circostanze, il Giudice, accertato che il ruolo di vice caporedattore è sempre stato necessario presso la redazione, ha ritenuto fondata la domanda per il periodo successivo al pensionamento del vice caporedattore (1.5.2022), potendo ritenersi che, fino alla disposta nomina di altra giornalista inquadrata nella mansione (5.9.2022) la ricorrente abbia ricoperto il ruolo di vice caporedattore per un periodo superiore a quello – pari a tre mesi – previsto dall’art 22 del CNLG, maturando così il diritto alla superiore qualifica.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso patrocinato dagli avv.ti Vincenzo Iacovino e Antonio Rubino dello studio Iacovino & Associati ha dichiarato che dal 1.8.2022 la ricorrente ha diritto ad essere inquadrata come “vicecaporedattore” e, per l’effetto, ha condannato la Rai a riconoscere alla giornalista il relativo trattamento economico e normativo e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale presso l’Inps.