Treviso: dirigente costretta a servire caffè e licenziata in maternità, per il giudice è violenza sessuale

Reintegro immediato e risarcimento da 50mila euro per una manager della Keyline di Conegliano. La sentenza del Tribunale del Lavoro: "Condotte vessatorie e dequalificanti perché donna".

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Mercoledì 11 Marzo 2026
Treviso - 11 mar 2026 (Prima Pagina News)

Reintegro immediato e risarcimento da 50mila euro per una manager della Keyline di Conegliano. La sentenza del Tribunale del Lavoro: "Condotte vessatorie e dequalificanti perché donna".

Non solo mobbing, ma una vera e propria discriminazione di genere radicata in dinamiche aziendali d'altri tempi. Il giudice del lavoro di Treviso, Maddalena Saturni, ha ordinato il reintegro di una dirigente della "Keyline" di Conegliano, licenziata mentre era in gravidanza e sistematicamente umiliata dai vertici dell'impresa.

Oltre al ritorno in azienda, la società è stata condannata a risarcire la donna con 50mila euro per "danno da discriminazione".

La sentenza ha riconosciuto la palese violazione del decreto legislativo 151 del 2001, che tutela le lavoratrici dal licenziamento dall'inizio della gestazione fino al primo anno di vita del bambino.

Secondo il magistrato, gli episodi contestati "configurano 'molestia' in quanto indesiderati (per qualunque lavoratore, ivi incluso un dirigente), posti in essere per ragioni connesse al sesso".

La manager, appartenente alla famiglia proprietaria dell'azienda, era stata accusata di un uso improprio di risorse aziendali per spese personali, contestazione rivelatasi poi di lieve entità e basata su una prassi comune in ditta.

Il cuore della sentenza riguarda però il trattamento degradante subito in quanto donna. Il giudice ha confermato le denunce della ricorrente riguardo a frasi pesantemente offensive pronunciate da un superiore, del tipo: "tu non ti meriti la dirigenza e la posizione da Group Sales Manager, io avrei bisogno di un uomo e per di più con esperienza".

A questo si aggiungeva l'imposizione, durante i vertici aziendali, di "fare i caffè ai partecipanti", compito che secondo la proprietà le spettava "per natura".

Il tribunale ha messo nero su bianco che nel loro complesso tali azioni siano "condotte palesemente dequalificanti e vessatorie perché ripetute e continuate, con maggiore o minore intensità".

Una decisione che segna un precedente importante nella lotta alla misoginia sui luoghi di lavoro, stabilendo che il genere non può mai essere il parametro per definire mansioni o meriti professionali.


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