La Cassazione si pronuncia su fallimenti e prescrizione: un'importante ordinanza sui crediti tributari

La sospensione dei termini durante il COVID-19 modifica il corso della prescrizione.

di Valerio Viola
Sabato 18 Gennaio 2025
Roma - 18 gen 2025 (Prima Pagina News)

La sospensione dei termini durante il COVID-19 modifica il corso della prescrizione.

Con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, si è pronunciata su un ricorso relativo alla prescrizione di crediti tributari nell'ambito di una procedura fallimentare, offrendo importanti chiarimenti in merito agli effetti delle norme di sospensione legate all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il caso in esame

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva impugnato un decreto del Tribunale di Roma che respingeva la sua opposizione allo stato passivo di un fallimento. Il punto centrale del contenzioso riguardava la prescrizione dei crediti vantati dall'Agenzia. Secondo il Tribunale, il decorso del termine quinquennale di prescrizione non era stato interrotto né dalla notifica delle intimazioni di pagamento né da altre attività utili ai fini della riscossione.

L'argomentazione del ricorso

Nel ricorso, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione contestava la mancata applicazione dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto Decreto "Cura Italia"), che durante l'emergenza pandemica aveva introdotto la sospensione dei termini relativi alla liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso tributario. Secondo la ricorrente, tali norme avrebbero dovuto incidere anche sul decorso della prescrizione, spostandone i termini in avanti per un periodo equivalente a quello della sospensione.

La decisione della Corte

La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, rilevando che l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, anche se non esplicitamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio, è rilevabile d'ufficio.

La Corte ha chiarito che:

  • La normativa emergenziale prevista dagli articoli 67 e 68 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 sospende i termini di prescrizione per tutta la durata dell’intervallo stabilito, producendo un effetto di slittamento in avanti.
  • Questo effetto non si limita ai termini direttamente ricadenti nel periodo di sospensione, ma si applica in modo generalizzato, incidendo su tutte le attività correlate a tributi, compresi quelli oggetto di riscossione coattiva.

Implicazioni pratiche

La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato il caso al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per una nuova valutazione alla luce della corretta interpretazione normativa.

L'ordinanza ribadisce che la sospensione emergenziale non è una deroga di natura limitata, ma un intervento sistemico volto a riequilibrare i termini di prescrizione e decadenza durante un periodo straordinario. Questo principio è particolarmente rilevante per le procedure fallimentari, dove la tempestività delle azioni è cruciale.

L'ordinanza della Cassazione segna un passaggio significativo nella giurisprudenza sulla sospensione dei termini tributari durante l'emergenza pandemica. Essa chiarisce che i crediti soggetti a procedure di riscossione devono essere valutati tenendo conto del contesto normativo straordinario introdotto per fronteggiare la crisi sanitaria globale.

 


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