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"La candidata del Pd scelta dalla Cgil non soddisfa gli inderogabili criteri di indipendenza richiesti dalla legge per il suo ruolo".
"La candidata del Pd scelta dalla Cgil non soddisfa gli inderogabili criteri di indipendenza richiesti dalla legge per il suo ruolo".
L’avvocato Vincenzo Iacovino, da sempre attento alle questioni RAI e impegnato nella tutela dei diritti dei suoi lavoratori, interviene sulla vicenda del rinnovo del Consiglio di amministrazione mettendo in risalto il ruolo di garanzia e indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico anche alla luce del recente regolamento europeo denominato European Media Freedom Act (EMFA), e delle problematiche portate all’attenzione del TAR Lazio da CGIL, USIGRAI, FNSI e un gruppo di ex dirigenti dell’azienda.
"Fuori i partiti dalla Rai? Sì, ma tutti! L’indipendenza è un criterio imprescindibile richiesto dalla legge e dal Regolamento Ue per i Consiglieri di Amministrazione della Rai", dice Iacovino.
"Il D.Lgs n.208 del 2021, attuativo della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media, all’art. 63 disciplina la RAI, ivi compreso la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione. Tra i requisiti richiesti per la nomina dei consiglieri esterni e la candidabilità di quello interno scelto dai dipendenti, ci sono: la riconosciuta onorabilità, il prestigio e la competenza professionale. Oltre che avere gli stessi criteri richiesti per la nomina a giudice costituzionale, i candidati devono essere persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ma un requisito è sopra tutti gli altri imprescindibile, deve cioè trattarsi di un candidato di notoria indipendenza di comportamenti", prosegue.
"La regola che introduce il requisito di indipendenza dei consiglieri di amministrazione della RAI stabilisce che il consigliere di amministrazione indipendente è sostanzialmente l’esponente sul cui capo non sussiste nessuna delle specifiche situazioni dalle quali è possibile dedurre la sua “non-indipendenza”.
L’area della nozione di indipendenza, dunque, è negativa: l’indipendente è, in prima battuta, un esponente la cui “non-dipendenza” si dimostra in base all’insussistenza delle specifiche situazioni di diritto o di fatto, personali o professionali", continua.
"L’indipendenza, oltre a essere requisito imprescindibile, è requisito applicabile in via generale per quel che riguarda il modo o il tipo di gestione che gli amministratori devono garantire in ogni momento, agendo con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione dell’azienda e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.
Indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri sono “clausole generali” che appaiono, per certi versi, specificazione del precetto generale dell’agire informato, di cui all’art.2381, c. 6, c.c.
Perciò, l’indipendenza di giudizio dell’esponente è il mezzo con cui viene garantito che l’azione gestoria o di controllo di quest’ultimo si informi (o, almeno, possa ragionevolmente informarsi) a criteri riconducibili alla sana e prudente gestione dell’azienda".
"L’art.63 del citato D.Lgs, che ai punti 12 e 13 prevede i casi di ineleggibilità e di decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione, deve essere necessariamente riconsiderato alla luce del recente regolamento (UE) n.1083 del 2024, in vigore dal 7 maggio 2024, denominato European Media Freedom Act (EMFA), che istituisce un quadro comune per i servizi di media mercato interno. Il Regolamento al punto 17 della premessa precisa che “la tutela dell’indipendenza editoriale è una condizione preliminare necessaria per l’esercizio dell’attività dei fornitori di servizi di media e per la loro integrità professionale in un ambiente mediatico sicuro”. Per il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea “l’indipendenza editoriale è particolarmente importante per i fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità in considerazione del ruolo sociale che tali contenuti rivestono in quanto bene pubblico”. Al punto 31 della premessa del regolamento si precisa che: “Fatte salve le leggi costituzionali nazionali coerenti con la Carta, è pertanto necessario che gli Stati membri, sulla base delle norme internazionali elaborate a tale riguardo dal Consiglio d’Europa, istituiscano garanzie giuridiche efficaci per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico in tutta l’Unione, senza che siano influenzati da interessi governativi, politici, economici o privati", prosegue Iacovino.
"L’art. 4 del regolamento rubricato “Diritti dei fornitori di servizi di media” precisa che “I fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite a norma del diritto dell’Unione. Gli Stati membri rispettano le effettive libertà editoriale e indipendenza dei fornitori di servizi di media nell’esercizio delle loro attività professionali. Gli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione, non interferiscono con le politiche e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media né tentano di influenzarle”", continua.
"L’art.5 del regolamento rubricato “Garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico” sottolinea che “Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di media di servizio pubblico siano indipendenti dal punto di vista editoriale e funzionale e forniscano in modo imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio pubblico definita a livello nazionale in linea con il protocollo n. 29. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per la nomina e il licenziamento del direttore o dei membri del Consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico siano finalizzate a garantire l’indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico. Il direttore o i membri del Consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico sono nominati in base a procedure trasparenti, aperte, efficaci e non discriminatorie e su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati stabiliti in anticipo a livello nazionale. La durata del loro mandato è sufficiente a garantire l’effettiva indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico. delle loro attività professionali. Gli Stati membri, comprese le autorità e gli organismi nazionali di regolamentazione”", aggiunge.
"Fatta la superiore premessa normativa, risulta evidente come chi è organico ai partiti politici non possa essere candidato, né nominato né eletto consigliere di amministrazione della RAI per l’oggettiva incidenza e influenza di interessi politici, di cui è portatore, sul funzionamento indipendente del fornitore di media di servizio pubblico, in violazione dei principi normativi e regolamentari sovrannazionali appena citati".
"Se questo è valido per i nominati dal governo e dal parlamento, che devono essere scelti tra persone, lo ricordiamo, che si siano distinte per la loro riconosciuta onorabilità, il prestigio e la competenza professionale, in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali, avendo gli stessi criteri richiesti per la nomina a giudice costituzionale, il criterio dell’indipendenza è ancora più urgente e cogente per il candidato scelto a rappresentare i dipendenti all’interno del CDA, introdotto a seguito della “riforma della Governance Rai”, stabilita con la legge 28 dicembre 2015, n°220 . Norma che in ogni caso deve essere integrata dai principi espressi dalla normativa europea, ritenuta immediatamente applicabile nell’ordinamento interno dello stato membro dell’unione, ed applicata anche dai giudici interni previa disapplicazione della normativa nazionale eventualmente ritenuta in contrasto con quella sovranazionale".
"A corroborare quanto appena detto sovviene la Circolare della Rai del 7.5.2024 che detta disposizioni per “l’election day” dell’8 e del 9 giugno 2024. In particolare, tenuto conto della legge n.515/1993, recante la disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera e al Senato, nonché della legge n.28/2000 recante disposizioni di accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica, del Codice Etico e delle disposizioni di servizio n.86 dell’8.10.1993, si stabilisce che: “i dipendenti che abbiano accettato candidature elettorali, devono darne comunicazione all’Azienda il giorno stesso e sono invitati, nell’ottica di prevenire possibili conflitti di interessi, a fruire di ferie (o recuperi o permessi), ovvero a chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza immediata e fino al giorno della chiusura dei seggi, comprese le operazioni di ballottaggio relativo alle elezioni comunali”".
"La circolare prosegue precisando che: in seguito allo svolgimento della tornata elettorale, il dipendente che sia stato eletto è tenuto a darne tempestiva e formale comunicazione per l’osservanza dei divieti previsti per tutta la durata del mandato.
A tale proposito giova ricordare come le sigle sindacali Slc Cgil Fistel Cisl Uilcom Uil Ugl Informazione AdRai e UsigRai, riunite in un unico documento, all’indomani della riforma, sottolineassero: “La permanenza dei partiti nella gestione della Rai con una accentuazione del ruolo del Governo e della maggioranza parlamentare è una nostra preoccupazione […] In tal modo intendiamo continuare a tenere alta l’attenzione sulla funzione del Consigliere-Lavoratore. La candidata o il candidato deve rispondere al profilo di una persona di comprovata storia in difesa della Rai Servizio Pubblico, in difesa della Costituzione – a partire dall’art.21-, e a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dell’azienda: in un contesto di vertici nominati da governi e maggioranze parlamentari, il Consigliere espresso dai dipendenti può assumere così un ruolo preminente di garanzia per tutti i cittadini”".
"Giova ricordare inoltre che la SLC-CGIL insieme a USIGRAI, FNSI e altri hanno ritenuto legittimamente di adire il TAR per l’annullamento dell’avviso per la presentazione di candidatura a componete del CdA della RAI ai fini dell’elezione da parte della Camera dei deputati sul presupposto che l’avviso non abbia previsto una procedura selettiva in violazione dell’art. 63 comma 16 della legge 208/2021 e dell’art. 5 del EMFA (regolamento UE 2024 /19083) che, come spiegato all’inizio, assicurerebbe l’indipendenza degli organi direttivi della RAI", aggiunge.
"Fuori i partiti dalla RAI, insomma. Nobili intenzioni giustamente condivisibili. Ci si chiede, dunque, come mai, oggi, per le imminenti elezioni del consigliere-lavoratore espresso dai dipendenti RAI, la CGIL abbia scelto una candidata organica al PD, con una lunga storia di militanza nel partito, consigliera comunale in carica, segretaria del PD locale fino al luglio del 2023, già membro della direzione provinciale del PD, già candidata PD alle politiche del 22, attualmente candidata alle prossime elezioni comunali del’8-9 giugno per il PD. Quale criterio di indipendenza può esprimere questa rappresentante dei lavoratori? In questo brutto film si sta verificando un paradosso: da una parte si chiede, giustamente, che il Governo e il Parlamento scelgano i loro consiglieri di amministrazione Rai in una lista di candidati della società civile, previa selezione, mentre dall’altra i lavoratori interni, hanno da parte della CGIL l’indicazione di scegliere una candidata che è espressione e organica ad un partito. Una candidata che, proprio per questo motivo, non soddisfa gli inderogabili criteri di indipendenza richiesti dalla legge per il suo ruolo. Se dovesse essere eletta, quando siederà in Consiglio di amministrazione e arriverà un’indicazione da parte del partito in cui da anni sta facendo carriera, cosa farà la candidata consigliera, da decenni organica al PD? A quali interessi risponderà? A quelli politici, di cui è portatrice o a quelli volti al funzionamento indipendente del fornitore di media di servizio pubblico?
Ovviamente la doverosa riflessione è sempre valida, qualunque sia il partito di appartenenza e riferimento", conclude Iacovino.