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Rilanciamo l'interessante articolo di Trubuna Stampa.org.
Sono state convocate per il prossimo Ottobre le elezioni per l’Ordine da Tokyo dal Presidente del CNOG, Carlo Verna, con sua determina n 151 del 5 agosto 2021 (qui scaricabile), oltre il termine fissato dal DL 44/2021; si voterà prima delle assemblee in contrasto con la legge istitutiva e con criteri di validazione delle assemblee contrastanti con il codice civile?
Rilanciamo l'interessante articolo di Trubuna Stampa.org.
Sono state convocate per il prossimo Ottobre le elezioni per l’Ordine da Tokyo dal Presidente del CNOG, Carlo Verna, con sua determina n 151 del 5 agosto 2021 (qui scaricabile), oltre il termine fissato dal DL 44/2021; si voterà prima delle assemblee in contrasto con la legge istitutiva e con criteri di validazione delle assemblee contrastanti con il codice civile?
Il termine ultimo per svolgere le elezioni, dopo due rinvii, è stato fissato dal Decreto Legislativo n 44 del 1 aprile 2021 entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 27 settembre 2021.
L’art. 7 del citato DL ha infatti statuito che il CNOG poteva “disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure …. un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro 180 giorni” dall’entrata in vigore del DL 44 del primo aprile 2021.
In data 21/07/2021 una nota del ministero vigilante (prot. 150556,U), ha chiesto informazioni in merito alle elezioni dell’Ordine ed ha testualmente scritto: “tenuto conto dell’approssimarsi del termine previsto dal DL n 44 del 1 aprile 2021…(omissis) ….. per la indizione delle elezioni (ndr: non per lo svolgimento delle elezioni come prevede l’art, 7 del DL n 44) per il rinnovo degli organi consiliari in scadenza (ndr: non scaduti, se non per consentire le elezioni) (art 7), si chiede di fornire indicazioni in ordine alla data individuata da codesto Consiglio e alle modalità di esercizio del voto.”.
Ma è davvero un salvagente?
Il testo di una nota del ministero vigilante modifica quanto statuito da un DL ?
Questa interpretazione del ministero vigilante del DL 44/2021 sembra proprio sia stata interpretata dall’OdG come un salvagente, che poteva evitare l’intervento che lo stesso ministero vigilante ha ventilato nella sua nota.
Alla frase che poteva sembrare un “salvagente” infatti il ministero vigilante aveva aggiunto quanto segue: “Preme sul punto rappresentare che, qualora non sia possibile, per qualsivoglia ragione, svolgere le elezioni con modalità telematiche, sarà comunque necessario che la tornata elettorale sia tenuta con le modalità ordinarie ossia, di presenza, sia pure con l’adozione delle cautele ritenute più opportune dagli Ordini interessati per prevenire il rischio epidemiologico, al fine di evitare la prosecuzione del mandato degli organi scaduti e di consentire il ricambio fisiologico delle cariche elettive della categoria”.
Non può sfuggire quanto ventilato con quest’ultima frase, tenendo conto che la “prorogatio” è regolata dalla legge 444/1994 e che la “prorogatio” può essere estesa solo con legge ed è ritenuto il temine oltre fine mandato, oltre il quale cessa per coloro, ai quali è scaduto il mandato, la possibilità di gestire l’ordinaria amministrazione ed ogni loro atto è nullo.
Il 23 luglio scorso il Tesoriere dell’Ordine, Nicola Marini, ha tempestivamente raccolto quello che ha creduto essere un “salvagente” ed ha inviato, con copia al ministero vigilante, una sua determina (qui scaricabile) al “costituendo” Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), che dovrebbe fornire il servizio di gestione del voto telematico, per disporre “l’esecuzione d’urgenza del servizio in oggetto,nelle more della stipula del su indicato contratto di appalto” .
Il 5 agosto scorso da Tokyo, il Presidente del CNOG, Carlo Verna, con sua determina n. 151 del 5 agosto 2021 (scaricabile qui) ha convocato per il prossimo Ottobre le elezioni telematiche per l’Ordine con la piattaforma che dovrà essere preparata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), “costituendo” in data 23 luglio 2021, per l‘“esecuzione d’urgenza del servizio in oggetto, nelle more (ndr: in data 23 luglio 2021) della stipula del su indicato contratto di appalto”.
Ma ecco cosa stabilisce la determina presidenziale n 151 del 5 agosto 2021; si riproduce la stessa determina fotograficamente per evitare possibili equivoci:
Il primo di marzo 2021 abbiamo segnalato al neo Ministro di Giustizia, Marta Cartabia, dubbi sulla legittimità della procedura decisa dal CNOG in merito alla mancata osservanza all’obbligo previsto dalla la legge istitutiva di convocazione di valide assemblee prima dell’apertura delle votazioni, vuoi elettroniche, vuoi in persona; la segnalazione e’ scaricabile qui.
Tutte queste argomentazioni si ripropongono in merito alla determina presidenziale n. 151 del 5 agosto 2021 in merito alla possibilità che vengano aperte le votazioni elettroniche prima che sia costituita una valida assemblea, in difformità da quanto previsto dall’art 4 della legge istitutiva ed in merito al fatto che per il numero legale dell’assemblea vengano considerati presenti giornalisti non presenti né in persona, né telematicamente, ne’ per delega all’assemblea stessa in contrasto con il Codice Civile.
Ma come mai per il rinnovo delle cariche dell’ OdG non è stato possibile adattare una delle tante piattaforme certificate usate per svolgere le elezioni telematiche per elezioni in grandi comuni o per il rinnovo delle cariche ed è stata decisa invece una procedura complessa, con possibili dubbi di conformità rispetto alla legge istitutiva ed allo stesso Codice Civile e che, soprattutto, comportava un un costo molto più elevato ed un tempo di realizzo per ben due volte rilevatosi perfino incompatibile con le generosi dilazioni consentite da due provvedimenti legislativi tanto per lo svolgimento delle elezioni fissate per il giorno 11 aprile 2021, quanto per quelle che avrebbero dovuto svolgersi secondo il DL 44/2021 non oltre il 27 settembre 2021?
Non è facile dare una risposta.
Incuriosisce, leggendo la determina del Tesoriere dell’Ordine del 23 luglio scorso, successiva alla nota del ministero vigilante di soli due giorni, scoprire che è affidata ad un “costituendo” Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) l’“esecuzione d’urgenza del servizio in oggetto, nelle more della stipula del su indicato contratto di appalto” e trovare poi in Internet che la Pro Logic Informatica srl (https://www.pro-logic.it/en/e-government/), una delle due imprese del “costituendo” Raggruppamento Temporaneo d’ Imprese (RTI), è un’impresa – si legge sul suo sito- che “semplifica i processi amministrativi nella Pubblica Amministrazione” e che con Eleweb gestisce le elezioni di Torino, di Milano, etc; con tutta probabilità, questa impresa avrebbe potuto da sola assicurare il regolare svolgimento telematico delle elezioni dell’Ordine con un semplice adattamento delle piattaforme certificate, che ha da tempo in uso, ad un costo inferiore a quello derivante dalla richiesta di predisposizione di apposita piattaforma, pari – si legge – a 73485 Euro IVA esclusa, e soprattutto senza portare l’Ordine a non essere forse in grado per la seconda volta di svolgere le elezioni nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Una sorpresa di Ferragosto che merita forse un chiarimento!
(articolo tratto da Tribunastampa.org )