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La Giustizia amministrativa si appresta ad avviare l’udienza da remoto cominciando così le prove generali per le sessioni del futuro. Il 3 giugno iniziano i TT.AA.RR, il 4 giugno il Consiglio di Stato.
La Giustizia amministrativa si appresta ad avviare l’udienza da remoto cominciando così le prove generali per le sessioni del futuro. Il 3 giugno iniziano i TT.AA.RR, il 4 giugno il Consiglio di Stato.
Pubblicati sul sito della Giustizia amministrativa il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.134/2020, le linee guida ed il protocollo d’intesa siglato con l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti per definire concretamente le modalità di svolgimento dell’udienza da remoto.
La Giustizia amministrativa si appresta ad avviare l’udienza da remoto cominciando così le prove generali per le sessioni del futuro. Il 3 giugno iniziano i TT.AA.RR, il 4 giugno il Consiglio di Stato.
Previsti tempi massimi per gli interventi degli avvocati: sette minuti per la discussione dell’istanza cautelare, dei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo e dell'ottemperanza e dieci minuti per il rito ordinario, per il rito abbreviato e per il rito sui contratti pubblici. I tempi, assegnati a ciascuna parte indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono, possono essere ampliati o ridotti dal presidente del collegio che può stabilire tempi di intervento diversi da quelli prescritti in considerazione del numero dei soggetti difesi e della natura e della complessità della controversia.
La discussione da remoto in “video conference” può essere richiesta congiuntamente dalle parti o soltanto da alcune delle parti o può essere disposta d’ufficio dal Presidente del collegio anche in assenza di istanza di parte. Se la richiesta è di tutte le parti il presidente dispone la discussione. Nel caso invece fosse soltanto di alcune, il presidente valuta l’istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti. Se nessuno ha chiesto la discussione orale, si applica il processo cartolare ovverosia il passaggio in decisione sulla base degli scritti. Le parti, in alternativa alla discussione, possono comunque depositare la richiesta di passaggio in decisione ma in questo caso il difensore che deposita la richiesta viene considerato presente a ogni effetto in udienza.
Con il protocollo di intesa la Giustizia amministrativa e i rappresentanti degli avvocati si impegnano a tenere determinati comportamenti processuali al fine di salvaguardare l’ottimale svolgimento dell’udienza da remoto. In caso di successo sarà difficile tornare alle modalità dell’udienza tradizionale anche se l’assenza del pubblico non può essere certamente un elemento pregiudizievole da trascurare.